Art. 5
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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Il Presidente dell'ISTAT deve essere scelto tra i professori ordinari di materie statistiche, economiche ed affini. La proposta spetta al Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e la nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica. Prima della nomina, la designazione del Governo deve ricevere il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Tali Commissioni hanno anche la facoltà di svolgere un'audizione della persona designata.
La norma definisce i criteri e la procedura per la nomina del Presidente dell'ISTAT, rafforzando il controllo parlamentare sulla scelta effettuata dal Governo.
Si applica al Governo, al Presidente della Repubblica, alle Commissioni parlamentari competenti e ai professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini candidabili al vertice dell'ISTAT.
Il Consiglio dei Ministri individua e delibera la designazione di un professore ordinario di statistica economica per la guida dell'ISTAT. Le Commissioni parlamentari competenti convocano la persona designata in audizione e votano a favore della nomina con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. A seguito del parere favorevole, viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che ufficializza la nomina.
Obbligo di sottoporre la designazione governativa al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e subordinazione della nomina al parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti; eventuale audizione della persona designata.
È stato integrato l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, introducendo l'obbligo di sottoporre la designazione del Presidente dell'ISTAT al parere delle Commissioni parlamentari, con possibilità di audizione, e vincolando la nomina al parere favorevole con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.