Art. 6
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art-6
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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La Camera dei deputati e il Senato hanno accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni utili al controllo finanziario. Il Ministero dell'economia e delle finanze deve pubblicare sul proprio sito specifiche leggi, disegni di legge e relativi allegati in formato elettronico elaborabile, impiegando software aperti e riutilizzabili. Inoltre, i decreti di variazione al bilancio registrati dalla Corte dei conti devono essere resi disponibili online il giorno successivo. Infine, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica trasmette ogni anno alle Camere una relazione sulle attività e deliberazioni del CIPE.
La norma garantisce la trasparenza e l'accesso ai dati pubblici per consentire al Parlamento un efficace controllo sulla finanza pubblica.
Si applica a Camera dei deputati, Senato della Repubblica, membri del Parlamento, Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazioni pubbliche e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
Un membro del Parlamento accede alle banche dati di una pubblica amministrazione per verificare l'andamento delle entrate e delle spese statali. Contestualmente, un cittadino scarica dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze un disegno di legge finanziaria in formato elaborabile per analizzarne i dati.
Obbligo per il Ministero dell'economia e delle finanze di pubblicare sul sito disegni di legge, leggi e allegati in formato elaborabile con software aperti, e di rendere disponibili i decreti di variazione di bilancio il giorno dopo la registrazione della Corte dei conti; obbligo per il Dipartimento della Presidenza del Consiglio di trasmettere alle Camere la relazione annuale sul CIPE entro il 30 giugno. Nessuna sanzione espressamente prevista.
A decorrere dall'anno 2022, la relazione annuale del CIPE trasmessa alle Camere deve contenere anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.