Art. 9

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 9 set 2016
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica) 1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. 1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all' del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il medesimo termine 2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonchè dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonchè delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 (Art. 9 Legge di contabilità e finanza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo