Art. 9
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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La disposizione stabilisce le scadenze e le modalità con cui l'Italia deve presentare i propri documenti programmatici di bilancio all'Unione europea. In particolare, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma vanno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile. Il progetto di documento programmatico di bilancio deve essere presentato entro il 15 ottobre alla Commissione europea, all'Eurogruppo e trasmesso contestualmente alle Camere. Il Governo ha inoltre l'obbligo di trasmettere al Parlamento gli atti europei del semestre europeo appena ricevuti. Infine, il Ministro dell'economia e delle finanze deve riferire alle Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida europee per illustrarne dati, misure e implicazioni.
La norma disciplina il raccordo e il flusso informativo tra l'Italia e le istituzioni dell'Unione europea in tema di finanza pubblica e bilancio, garantendo al contempo il tempestivo coinvolgimento del Parlamento nazionale.
Si applica al Governo, in particolare al Ministro dell'economia e delle finanze, e coinvolge il Parlamento nazionale (le Camere e le competenti Commissioni parlamentari) nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.
In vista dell'anno successivo, entro il 15 ottobre il Governo definisce il progetto di documento programmatico di bilancio. Entro lo stesso giorno, il testo viene inviato alla Commissione europea e all'Eurogruppo e contestualmente trasmesso alla Camera e al Senato per il relativo esame.
Presentazione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma entro il 30 aprile; presentazione del progetto di documento programmatico di bilancio e contestuale trasmissione alle Camere entro il 15 ottobre; trasmissione immediata alle Camere degli atti del semestre europeo; relazione del Ministro dell'economia e delle finanze alle Commissioni parlamentari entro 15 giorni dalla trasmissione delle linee guida europee. Non sono menzionate sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.