Art. 3
Copertura finanziaria.
In vigore dal 14 nov 2009
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in giuro 266.000 in ragione d'anno dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' 1-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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