Convenzione
Art. 30
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 14 nov 2009
ENTRATA IN VIGORE
1. Ciascuno Stato contraente comunicherà all'altro Stato contraente, mediante i canali diplomatici, il completamento delle procedure legali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione.
La presente Convenzione entrerà in vigore per la prima volta a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al mese dell'ultima comunicazione.
2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno per la prima volta:
(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme pagate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;
(b) con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-30