Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 14 nov 2009
DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e successivamente rimarrà in vigore per un periodo di tempo illimitato sino alla denuncia scritta, mediante i canali diplomatici, da parte di uno degli Stati contraenti dodici mesi prima della sua cessazione. 2. Dopo la scadenza del periodo di dieci anni, la presente Convenzione potrà essere denunciata in qualunque momento per iscritto, mediante i canali diplomatici, da parte di uno degli Stati contraenti con un preavviso di dodici mesi dalla scadenza. 3. La presente Convenzione sarà applicata per l'ultima volta: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate il, o precedentemente al, 31 dicembre dell'anno solare nel corso del quale è stata notificata la denuncia della presente Convenzione; (h) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio realizzato o posseduto nell'anno solare nel quale è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a RIAD, IL 13-01-07 in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese. Per il governo della Repubblica Italiana il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri On. Massimo D'Alema (firma) Per il governo del Regno dell'Arabia Saudita il Ministro delle Finanze Dr. Ibrahim Al-Assaf (firma) D'ORDINE DEL MINISTRO Il Capo dell'Ufficio Legislativo Cons. di Stato Marco Lipari (firma) Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-31

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