Convenzione

Art. 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

In vigore dal 14 nov 2009
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari o i membri di missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-27

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AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI (Art. 27 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo