Convenzione
Art. 27
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
In vigore dal 14 nov 2009
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari o i membri di missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-27