Convenzione
Art. 29
DISPOSIZIONI DIVERSE
In vigore dal 14 nov 2009
DISPOSIZIONI DIVERSE
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale concernente la limitazione delle spese e di altre detrazioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, sia stato di ottenere ai sensi della presente Convenzione benefici non altrimenti fruibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-29