Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 14 nov 2009
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e include le zone al di fuori delle acque territoriali le quali sono considerate come zone sulle quali l'Italia, conformemente alla propria legislazione e al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; (b) il termine "Regno dell'Arabia Saudita" designa il territorio del Regno dell'Arabia Saudita, che include anche la zona al di fuori delle acque territoriali, in cui il Regno dell'Arabia Saudita esercita la propria sovranità ed i propri diritti giurisdizionali sulle acque, sui fondali, sui sottosuoli e sulle risorse naturali, in virtù delle sue leggi e del diritto internazionale; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o il Regno dell'Arabia Saudita; (d) il termine "persona" include una persona fisica, una società o ogni altra associazione di persone, incluse le associazioni commerciali (trusts) e le fondazioni; (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorità competente" designa (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; (ii) per quanto concerne il Regno dell'Arabia Saudita, il Ministero delle Finanze rappresentato dal Ministro delle Finanze o da un suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-3

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DEFINIZIONI GENERALI (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo