Convenzione

Art. 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA

In vigore dal 14 nov 2009
NAVIGAZIONE MARITTIMA 1. gli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave o il battello. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-8

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