Convenzione
Art. 13
UTILI DI CAPITALE
In vigore dal 14 nov 2009
UTILI DI CAPITALE
1. gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell', sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio direttamente o indirettamente è costituito essenzialmente da beni mobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
5. gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 4 e che rappresentano una partecipazione del 25 per cento in una società residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
6. gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-13