Art. 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
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Di regola, i compensi derivanti da una libera professione o da attività indipendenti sono tassati esclusivamente nello Stato di residenza del professionista. Tuttavia, tali redditi possono essere tassati anche nell'altro Stato se si verifica almeno una di tre condizioni specifiche: la disponibilità abituale di una base fissa nell'altro Stato, un soggiorno nell'altro Stato superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, oppure compensi pagati da un residente o da una stabile organizzazione locale superiori a 150.000 dollari USA (o equivalente) nell'anno fiscale. La norma elenca inoltre quali attività e figure professionali rientrano nella nozione di libera professione.
La norma serve a stabilire i criteri di tassazione dei redditi da libera professione o lavoro autonomo svolti tra Italia e Arabia Saudita, evitando le doppie imposizioni fiscali.
Si applica ai residenti di uno dei due Stati contraenti (Italia o Arabia Saudita) che esercitano una libera professione o altre attività di lavoro indipendente.
Un ingegnere residente in Italia svolge consulenze in Arabia Saudita soggiornandovi per oltre 183 giorni in un periodo di 12 mesi. In base a questa norma, i suoi compensi non saranno tassati solo in Italia, ma potranno essere imponibili anche in Arabia Saudita.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.