Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 14 nov 2009
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei casi seguenti, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: a) qualora egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; o b) qualora egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di 12 mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato; o c) qualora la remunerazione per le sue attività nell'altro Stato contraente sia pagata da un residente di detto Stato contraente o sia a carico di una stabile organizzazione situata in detto Stato contraente e nell'anno fiscale oltrepassi 150.000 (centocinquantamila) dollari USA o l'equivalente in valuta italiana o saudita. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-14

In sintesi

Di regola, i compensi derivanti da una libera professione o da attività indipendenti sono tassati esclusivamente nello Stato di residenza del professionista. Tuttavia, tali redditi possono essere tassati anche nell'altro Stato se si verifica almeno una di tre condizioni specifiche: la disponibilità abituale di una base fissa nell'altro Stato, un soggiorno nell'altro Stato superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, oppure compensi pagati da un residente o da una stabile organizzazione locale superiori a 150.000 dollari USA (o equivalente) nell'anno fiscale. La norma elenca inoltre quali attività e figure professionali rientrano nella nozione di libera professione.

Perché esiste questa norma

La norma serve a stabilire i criteri di tassazione dei redditi da libera professione o lavoro autonomo svolti tra Italia e Arabia Saudita, evitando le doppie imposizioni fiscali.

A chi si applica

Si applica ai residenti di uno dei due Stati contraenti (Italia o Arabia Saudita) che esercitano una libera professione o altre attività di lavoro indipendente.

Esempio pratico

Un ingegnere residente in Italia svolge consulenze in Arabia Saudita soggiornandovi per oltre 183 giorni in un periodo di 12 mesi. In base a questa norma, i suoi compensi non saranno tassati solo in Italia, ma potranno essere imponibili anche in Arabia Saudita.

Domande frequenti

Quali attività rientrano nella definizione di libera professione secondo il testo?Comprende le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le professioni di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Quando i redditi possono essere tassati anche nell'altro Stato contraente?Quando il professionista ha una base fissa abituale nell'altro Stato, vi soggiorna per più di 183 giorni in un arco di 12 mesi, oppure riceve compensi locali superiori a 150.000 dollari USA o equivalente.
Se non si verificano le condizioni di eccezione, dove paga le imposte il professionista?In assenza di tali condizioni, i redditi derivanti dall'attività indipendente sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del professionista.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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