Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 14 nov 2009
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei casi seguenti, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: a) qualora egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; o b) qualora egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di 12 mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato; o c) qualora la remunerazione per le sue attività nell'altro Stato contraente sia pagata da un residente di detto Stato contraente o sia a carico di una stabile organizzazione situata in detto Stato contraente e nell'anno fiscale oltrepassi 150.000 (centocinquantamila) dollari USA o l'equivalente in valuta italiana o saudita. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-14

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PROFESSIONI INDIPENDENTI (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo