Convenzione

Art. 11

REDDITI DERIVANTI DA CREDITI

In vigore dal 14 nov 2009
REDDITI DERIVANTI DA CREDITI 1. I redditi che uno Stato contraente ritrae da crediti e che sono pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali redditi derivanti da crediti possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i redditi derivanti da crediti ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo di detti redditi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i redditi derivanti da crediti provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: (a) il debitore dei redditi derivanti da crediti è il governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o (b) i redditi derivanti da crediti sono pagati al governo dell'altro Stato contraente, ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di detto Stato contraente o di un suo ente locale; o (c) i redditi derivanti da crediti sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti fmanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i governi degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente articolo l'espressione "redditi derivanti da crediti" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli, buoni o obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei redditi derivanti da crediti, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i redditi dei crediti, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i redditi provenienti dai crediti sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. I redditi derivanti da crediti si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei redditi derivanti da crediti, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i redditi dei crediti e tali redditi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i redditi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei redditi derivanti dai crediti, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-11

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