Convenzione

Art. 15

LAVORO SUBORDINATO

In vigore dal 14 nov 2009
LAVORO SUBORDINATO 1. Fatte salve le disposizioni degli , i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, o (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che è residente dell'altro Stato contraente, o (c) l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente. 2. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LAVORO SUBORDINATO (Art. 15 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo