Convenzione
Art. 20
INSEGNANTI E RICERCATORI
In vigore dal 14 nov 2009
INSEGNANTI E RICERCATORI
1. Le remunerazioni che un insegnante o un ricercatore, il quale è o era residente di uno Stato contraente prima di essere invitato nell'altro Stato contraente allo scopo di insegnare o effettuare ricerche, riceve in relazione a dette attività, non sono imponibili in detto altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-20