Convenzione

Art. 21

STUDENTI

In vigore dal 14 nov 2009
STUDENTI 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 2. Il reddito che uno studente o un apprendista o un tirocinante riceve in corrispettivo di un'attività svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non è imponibile in detto Stato per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purchè il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua formazione professionale.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-21

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