Art. 14 · PROFESSIONI INDIPENDENTI
Convenzione

Art. 14

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PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 14 nov 2009
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei casi seguenti, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: a) qualora egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; o b) qualora egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di 12 mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato; o c) qualora la remunerazione per le sue attività nell'altro Stato contraente sia pagata da un residente di detto Stato contraente o sia a carico di una stabile organizzazione situata in detto Stato contraente e nell'anno fiscale oltrepassi 150.000 (centocinquantamila) dollari USA o l'equivalente in valuta italiana o saudita. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-14