Convenzione
Art. 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
In vigore dal 14 nov 2009
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(g) un cantiere di costruzione, una costruzione, un progetto di montaggio o di installazione, nonché le attività di supervisione connesse, ma soltanto se tale cantiere, progetto o attività si protraggono per un periodo superiore a sei mesi;
(h) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa attraverso i suoi dipendenti o altro personale ingaggiato dall'impresa per tali fini, purchè le attività di tale natura si protraggano nel Paese (per il medesimo progetto o per uno collegato) per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fmi di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci, o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che al termine di una fiera commerciale o di una conferenza nell'altro Stato contraente effettui la vendita di beni o merci esposte nella fiera commerciale o durante la conferenza.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;159#art-c-5