Art. 38

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

In vigore dal 29 lug 2009
(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari) 1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/ 2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è autorizzata dal procuratore della Repubblica, che provvede in conformità all', paragrafo 3, del regolamento. Note all': - Il regolamento (CE) n. 1/2003 è pubblicato nella G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1. - Si riporta il testo degli articoli 81 e 82 del Trattato CE: «Art. 81. - Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione. La commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.». «Art. 82. - Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, semprechè tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.».
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LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 (Art. 38 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti) — Testo vigente | Portale Normativo