Art. 39

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

In vigore dal 29 lug 2009
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell' della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200) 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori"; b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1". Note all': - Si riporta il testo dell'art. 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., così come modificato dalla presente legge: «11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori»; b) all'art. 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1». - Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., così come modificato dalla presente legge: «Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all', comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. "b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1";. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera».
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