Capo II
Art. 35
Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825
In vigore dal 29 lug 2009
1. All' della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta".
2. Il comma 2 dell' del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è abrogato.
3. Il nuovo termine di cui all', terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-07-07;88#art-35