Art. 35 · Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825
Capo II

Art. 35

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Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825

In vigore dal 29 lug 2009
1. All' della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta". 2. Il comma 2 dell' del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è abrogato. 3. Il nuovo termine di cui all', terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.
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