Capo II

Art. 42

Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società

In vigore dal 29 lug 2009
(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società) 1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: "Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma". 2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,".
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urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88#art-42

In sintesi

La norma permette alle società di pubblicare i propri atti nel registro delle imprese anche in un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee, purché accompagnati da traduzione giurata. In caso di differenze tra il testo italiano e quello in lingua straniera, la versione straniera non può essere usata contro i terzi, ma i terzi possono avvalersene a meno che la società non provi che conoscevano la versione italiana. Inoltre, le società che dispongono di uno spazio elettronico o sito telematico ad accesso pubblico devono pubblicarvi tutte le informazioni obbligatorie previste dalla legge. Infine, viene sanzionata l'omissione di tali informazioni obbligatorie negli atti, nella corrispondenza e sulla rete telematica.

Perché esiste questa norma

La norma serve a recepire la direttiva comunitaria ampliando i requisiti di pubblicità e trasparenza delle società, consentendo la pubblicazione degli atti societari anche in altre lingue ufficiali europee e imponendo l'indicazione dei dati societari sui canali telematici.

A chi si applica

Si applica alle società costituite secondo i tipi regolati nei capi V, VI e VII del titolo V del codice civile e a chiunque sia tenuto a indicare le informazioni societarie prescritte.

Esempio pratico

Una società che apre un proprio sito web accessibile al pubblico è tenuta a inserire in tale spazio telematico tutte le informazioni societarie previste dalla legge. Qualora decida inoltre di depositare il proprio bilancio o statuto in lingua francese nel registro delle imprese, dovrà allegare la traduzione giurata di un esperto; in caso di errori di traduzione, la società non potrà opporre ai terzi la versione errata.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di fornire tramite il proprio spazio elettronico ad accesso pubblico le informazioni societarie previste; obbligo di traduzione giurata per gli atti pubblicati in lingua comunitaria straniera. L'omissione di tali informazioni negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica è sanzionata ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile.

Cosa è cambiato

Sono stati aggiunti nuovi commi all'articolo 2250 del codice civile per consentire la pubblicazione bilingue degli atti societari con traduzione giurata e per estendere agli spazi telematici l'obbligo di fornire i dati societari. Inoltre, è stato modificato l'articolo 2630 del codice civile per sanzionare l'omessa indicazione delle informazioni prescritte negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica.

Domande frequenti

È possibile pubblicare gli atti societari in una lingua comunitaria diversa dall'italiano?Sì, gli atti per cui è obbligatoria l'iscrizione o il deposito possono essere pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee, purché vi sia la traduzione giurata di un esperto.
Cosa accade se il testo in lingua straniera non coincide con quello in lingua italiana?Gli atti in lingua straniera non possono essere opposti ai terzi, ma i terzi possono comunque avvalersene, a meno che la società non dimostri che essi erano a conoscenza della versione in italiano.
Quali obblighi hanno le società che possiedono un sito o spazio elettronico pubblico?Hanno l'obbligo di fornire, tramite tale mezzo telematico ad accesso pubblico, tutte le informazioni societarie prescritte dai primi quattro commi dell'articolo 2250 del codice civile, a pena di sanzione per omessa indicazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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