Accordo
Art. 9
In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti Contraenti faciliteranno la collaborazione tra istituzioni governative nel campo delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati nei rispettivi Paesi.
Le Parti Contraenti incoraggeranno altresì gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse le arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-9