Accordo

Art. 7

In vigore dal 11 apr 2008
Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti Contraenti, nell'ambito della normativa vigente e sulla base della reciprocità, promuoveranno e sosterranno le attività afferenti a tale scopo.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-7

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, fatto a New Delhi il 12 luglio 2004. — Testo vigente | Portale Normativo