Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 11 apr 2008
Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti Contraenti, nell'ambito della normativa vigente e sulla base della reciprocità, promuoveranno e sosterranno le attività afferenti a tale scopo.
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