Accordo
Art. 5
In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare - anche attraverso uno scambio regolare di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei lori rispettivi sistemi educativi e la loro evoluzione allo scopo di confrontare questi stessi e i loro programmi al fine di verificare la possibilità di pervenire alla stipula di accordi tra i due Governi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-5