Accordo

Art. 6

In vigore dal 11 apr 2008
Ciascuna Parte Contraente, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, sosterrà. le attività di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte. Dette istituzioni riceveranno tutta la necessaria assistenza per il loro funzionamento, nell'ambito delle leggi vigenti nel Paese in cui operano.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-6

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