Accordo
Art. 6
In vigore dal 11 apr 2008
Ciascuna Parte Contraente, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, sosterrà. le attività di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte.
Dette istituzioni riceveranno tutta la necessaria assistenza per il loro funzionamento, nell'ambito delle leggi vigenti nel Paese in cui operano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-6