Accordo

Art. 14

In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilità e su base di reciprocità, assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-14

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