Accordo
Art. 14
In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilità e su base di reciprocità, assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-14