Accordo

Art. 16

In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti Contraenti effettueranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-16

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