Accordo

Art. 15

In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformità alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-15

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