Accordo
Art. 15
In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformità alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-a-15