Protocollo 3
Art. 9
Clausole di salvaguardia
In vigore dal 12 apr 2006
Clausole di salvaguardia
1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell' del presente Protocollo, esso:
a) assicura l'incolumità e il trattamento umano delle persone a bordo;
b) tiene debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico;
c) tiene debitamente conto della necessità di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale,
2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art, 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sarà risarcita di qualsiasi perdita o danno che può aver subito, a condizione che non abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate.
3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata in conformità al presente capitolo, tiene debitamente contro della necessità di non ostacolare o modificare:
a) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del
mare, o
b) l'autorità dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave.
4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo è eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-9-3