Art. 9 · Clausole di salvaguardia
Protocollo 3

Art. 9

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Clausole di salvaguardia

In vigore dal 12 apr 2006
Clausole di salvaguardia 1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell' del presente Protocollo, esso: a) assicura l'incolumità e il trattamento umano delle persone a bordo; b) tiene debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico; c) tiene debitamente conto della necessità di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato; d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale, 2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art, 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sarà risarcita di qualsiasi perdita o danno che può aver subito, a condizione che non abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate. 3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata in conformità al presente capitolo, tiene debitamente contro della necessità di non ostacolare o modificare: a) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare, o b) l'autorità dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave. 4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo è eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-9-3