Protocollo 3

Art. 14

Formazione e cooperazione tecnica

In vigore dal 12 apr 2006
Formazione e cooperazione tecnica 1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di cui all' del presente Protocollo e del trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei loro diritti, come dal presente Protocollo. 2. Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti della società civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita un'adeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed estirpare le condotte di cui all' del presente Protocollo e tutelare i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tale condotta. Questa formazione comprende: a) il miglioramento della sicurezza e della qualità dei documenti di viaggio; b) il riconoscimento e l'individuazione di documenti di viaggio o d'identità fraudolenti; c) la raccolta di informazioni nel settore della criminalità, relative in particolare all'identificazione di gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti al traffico di migranti, i metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, l'uso improprio dei documenti di viaggio o di identità per il traffico di migranti ed i mezzi di occultamento utilizzati nel traffico di migranti; d) il miglioramento delle procedure per individuare le persone oggetto di traffico ai luoghi d'ingresso e di uscita convenzionali e non convenzionali; e) il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro diritti, come stabilito dal presente Protocollo. 3. Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione di fornire assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati come paesi di origine o di transito per il traffico di migranti. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati e lettori di documenti, per combattere il traffico di migranti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-14-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo