Protocollo 3

Art. 10

Informazione

In vigore dal 12 apr 2006
Informazione 1. Senza pregiudizio per gli della Convenzione, gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti, si scambiano, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo e in conformità con il loro ordinamento interno giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti: a) punti d'imbarco e di destinazione, nonché itinerari, trasportatori e mezzi di trasporto che si sa essere utilizzati o sospettati di essere utilizzati da gruppi criminali organizzati dediti alle condotte di cui all' del presente Protocollo; b) l'identità e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte di cui all' del presente Protocollo; c) l'autenticità e le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonché il furto o il connesso uso improprio di documenti di viaggio o d'identità in bianco; d) i mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto di persone, la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro uso improprio dei documenti di viaggio o di identità utilizzati nelle condotte di cui all' del presente Protocollo ed i mezzi per individuarli; e) le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo per prevenire e contrastare le condotte di cui all' del presente Protocollo; f) le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili alle autorità di contrasto, in modo tale da rafforzare la reciproca capacità di prevenire e individuare le condotte di cui all' del presente Protocollo, nonché di condurre indagini e perseguire coloro che vi sono implicati. 2. Uno Stato Parte che riceve informazioni assente ad ogni richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-10-3

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