Protocollo
Art. 5
SCAMBIO D'INFORMAZIONI E DI TECNOLOGIA
In vigore dal 30 mar 2006
SCAMBIO D'INFORMAZIONI E DI TECNOLOGIA
Le Parti, in conformità alle loro leggi, regolamentazioni e prassi creano condizioni propizie per lo scambio d'informazioni e di tecnologie volte a ridurre la produzione e le emissioni di inquinanti organici persistenti ed a consentire l'elaborazione di misure di sostituzione di buon rendimento prendendo cura di promuovere, in modo particolare:
a) I contatti e la cooperazione fra le organizzazioni e le persone competenti le quali sia nel settore privato che nel settore pubblico sono in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione, materiale o mezzi finanziari;
b) Lo scambio d'informazioni e l'accesso alle informazioni sulla messa a punto e l'uso di mezzi di sostituzione, nonché sulla valutazione dei rischi che tali sostituzioni comportano per la salute e l'ambiente, come pure lo scambio d'informazioni e l'accesso alle informazioni sui costi economici e sociali di tali sostituzioni;
c) la compilazione di liste delle loro autorità designate che svolgono attività analoghe nell'ambito d'altre istanze internazionali e l'aggiornamento periodico di tali liste;
d) lo scambio d'informazioni su attività svolte nel quadro di altre istanze internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;125#art-p-5