Protocollo

Art. 3

OBBLIGHI FONDAMENTALI

In vigore dal 30 mar 2006
OBBLIGHI FONDAMENTALI 1. Salvo deroga espressa ai sensi dell', ciascuna Parte prende misure efficaci per: a) porre fine alla produzione ed all'utilizzazione delle materie enumerate all'annesso I, in conformità al regime di applicazione che vi è specificato; b) i) Fare in modo che quando le materie enumerate all'annesso I sono distrutte o eliminate, tale distruzione o eliminazione sia effettuata in modo ecologicamente razionale, tenendo conto delle legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali rilevanti che regolamentano la gestione dei rifiuti pericolosi e la loro eliminazione, e, in particolare della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione; ii) Fare in modo che l'eliminazione delle materie enumerate all'annesso I sia effettuata sul territorio nazionale in base a considerazioni ecologiche pertinenti; iii) Fare in modo che il trasporto transfrontaliero delle sostanze enumerate all'annesso I si svolga in modo ecologicamente razionale, tenendo conto delle legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali applicabili che disciplinano il movimento attraverso le frontiere dei rifiuti pericolosi, ed in particolare della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione; c) Riservare le materie enumerate all'annesso II esclusivamente agli usi descritti, in conformità al regime di applicazione specificato nel presente annesso. 2. Le disposizioni del capoverso b) del paragrafo 1 di cui sopra entrano in vigore per ciascuna materia alla data in cui è posto fine alla sua produzione, o alla data in cui la sua utilizzazione cessa, se quest'ultima data è successiva. 3. Nel caso di sostanze enumerate all'annesso I, II o III, ciascuna Parte dovrebbe elaborare strategie appropriate per determinare gli articoli ancora utilizzati ed i rifiuti che contengono queste sostanze, e prendere misure appropriate affinché questi rifiuti e tali articoli, quando diverranno rifiuti siano distrutti o eliminati in modo ecologicamente razionale. 4. Ai fini dei paragrafi 1 a 3 di cui sopra, l'interpretazione dei termini "rifiuti" ed "eliminazione" e dell'espressione "in modo ecologicamente razionale" deve essere compatibile con quella fornita nella Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione. 5. Ciascuna Parte: a) Ciascuna Parte riduce le proprie emissioni annue totali di ciascuna delle sostanze enumerate all'annesso III rispetto al livello di emissioni nell'anno di riferimento stabilito in conformità al presente annesso, prendendo provvedimenti efficaci adattati alla sua particolare situazione; b) Non oltre i termini specificati all'annesso IV, applica: i) Le migliori tecnologie disponibili in considerazione dell'annesso V, per ciascuna fonte fissa nuova che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse, per la quale le migliori tecnologie disponibili sono definite all'annesso V; ii) Valori limite almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati all'annesso IV riguardo ad ogni fonte fissa che entra a far parte di una categoria menzionata nel presente annesso, in considerazione dell'annesso V. Oppure, ogni Parte può applicare altre strategie di riduzione delle emissioni che danno luogo complessivamente a livelli d'emissione equivalenti; iii) Le migliori tecnologie disponibili, in considerazione dell'annesso V, per ogni fonte fissa esistente che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse, per la quale le migliori tecnologie disponibili sono definite all'annesso V, nella misura in cui ciò è tecnicamente ed economicamente possibile. Oppure, ogni Parte può applicare altre strategie di riduzione delle emissioni, che producono nell'insieme decurtazioni equivalenti delle emissioni; iv) Valori limite almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso IV riguardo a ciascuna fonte fissa esistente che entra a far parte di una categoria citata nel presente annesso, nella misura in cui ciò è tecnicamente ed economicamente possibile, in considerazione dell'annesso V. Oppure, ogni Parte può applicare altre strategie di riduzione delle emissioni, che producono, nell'insieme, equivalenti decurtazioni delle emissioni; v) Misure efficaci per lottare contro le emissioni provenienti da fonti mobili in considerazione dell'annesso VII. 6. Nel caso di impianti di combustione domestici, gli obblighi enunciati ai sotto-capoversi i) ed iii) del capoverso b) del paragrafo 5 di cui sopra concernono tutte le fonti fisse di detta categoria considerate globalmente. 7. Ogni Parte che dopo aver applicato il capoverso b) del paragrafo 5 di cui sopra non riesce ad adeguarsi alle disposizioni del capoverso a) dello stesso paragrafo per una materia specificata all'annesso III, è esonerata dagli obblighi che ha contratto a titolo del capoverso a) del paragrafo 5 di cui sopra per tale materia. 8. Ciascuna Parte compila ed aggiorna gli inventari delle emissioni di materie enumerate all'annesso III, e riunisce le informazioni disponibili relative alla produzione ed alla vendita delle materie enumerate agli annessi I e II. A tal fine, le Parti situate nella zona geografica delle attività dell'EMEP utilizzano, come minimo, i metodi e la risoluzione temporale e spaziale specificate dall'Organo esecutivo dell'EMEP, mentre le Parti situate di là da questa zona s'ispirano ai metodi elaborati nell'ambito del programma di lavoro dell'Organo esecutivo. Ciascuna Parte comunica tali informazioni in conformità alle disposizioni dell' di seguito.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;125#art-p-3

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