Protocollo
Art. 9
INFORMAZIONI DA COMUNICARE
In vigore dal 30 mar 2006
INFORMAZIONI DA COMUNICARE
1. Fatte salve le proprie leggi volte a preservare il carattere confidenziale dell'informazione commerciale:
a) Ciascuna Parte, per il tramite del Segretario esecutivo della Commissione, comunica all'Organo esecutivo, ad intervalli regolari fissati dalle Parti riunite in seno all'Organo esecutivo, le misure che ha preso per applicare il presente Protocollo;
b) Ogni Parte ubicata nella zona geografica delle attività dell'EMEP, comunica all'EMEP per il tramite del Segretario esecutivo della Commissione, ad intervalli regolari fissati dall'Organo direttivo dell'EMEP ed approvati dalle Parti in una sessione dell'Organo esecutivo, i livelli d'emissione degli inquinanti organici persistenti utilizzando a tal fine, come minimo, i metodi e la risoluzione temporale e spaziale specificata dall'Organo direttivo dell'EMEP. Le Parti ubicate fuori della zona geografica delle attività dell'EMEP mettono a disposizione dell'Organo Esecutivo informazioni analoghe su richiesta. Inoltre ciascuna Parte fornisce informazioni sui livelli d'emissioni delle materie enumerate all'annesso III per l'anno di riferimento specificato in detto annesso.
2. Le informazioni da comunicare ai sensi del capoverso a) del paragrafo 1 di cui sopra, saranno conformi ad una decisione relativa alla presentazione ed al tenore delle comunicazioni, che le Parti adotteranno in una sessione dell'Organo esecutivo. I termini di tale decisione saranno riveduti, a seconda di come convenga, per determinare qualsiasi elemento da aggiungervi relativo alla presentazione o al tenore delle informazioni da comunicare.
3. Prima di ogni sessione annuale dell'Organo esecutivo, l'EMEP fornirà tempestivamente informazioni sul trasporto a lunga distanza ed i depositi di inquinanti organici persistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;125#art-p-9