Protocollo
Art. 4
DEROGHE
In vigore dal 30 mar 2006
DEROGHE
1. Il paragrafo 1 dell' non si applica nel caso di quantitativi di materia ad uso di ricerche di laboratorio o destinati ad essere utilizzati come campioni di riferimento.
2. Una Parte può concedere una deroga ai capoversi a) e c) del paragrafo 1 dell' per una determinata materia; la deroga tuttavia non deve essere concessa o utilizzata in maniera opposta agli obiettivi del presente Protocollo ma unicamente ai fini ed alle condizioni di seguito enunciate:
a) Se si tratta di ricerche diverse da quelle di cui al paragrafo 1 precedente, con le seguenti condizioni:
i) Che nessun quantitativo apprezzabile di materia possa nuocere all'ambiente nel momento dell'utilizzazione prevista e della successiva eliminazione;
ii) Che gli obiettivi ed i parametri di queste ricerche siano valutati ed approvati dalla Parte interessata;
iii) Che in caso di scarico di un quantitativo apprezzabile di materia nell'ambiente, si ponga immediatamente fine alla deroga, che siano prese, se del caso, misure per attenuare gli effetti dello scarico e che siano riesaminate le misure di confinamento prima di riprendere le ricerche;
b) Ai fini della gestione di una situazione d'emergenza lesiva per la sanità pubblica, a condizione:
i) Che la Parte interessata non disponga di nessun altro mezzo appropriato per far fronte alla situazione;
ii) Che le misure adottate siano proporzionali all'ampiezza ed alla gravità della situazione d'emergenza;
iii)Che siano prese tutte le precauzioni richieste per proteggere la salute e l'ambiente, accertando che la materia non sia utilizzata al di fuori della zona geografica colpita dalla situazione di emergenza;
iv) Che la deroga sia concessa per una durata non superiore a quella della situazione di emergenza;
v) Che, una volta cessata la situazione di emergenza, gli stock di materia eventualmente sussistenti siano oggetto delle misure previste al capoverso b) del paragrafo 1 dell';
c) Ai fini di un'applicazione di minore rilevanza, ritenuta essenziale dalla parte interessata, a condizione:
i) Che la deroga sia concessa per una durata massima di cinque anni;
ii) Che non sia già stata concessa dalla Parte interessata ai sensi del presente articolo;
iii)Che non vi siano mezzi di sostituzione soddisfacenti per l'uso previsto;
iv)Che la Parte interessata abbia preventivamente valutato le emissioni di materia avvenute dopo la deroga, nonché il loro contributo al volume totale di emissioni di detta materia proveniente dal territorio delle Parti;
v) Che siano prese le precauzioni richieste affinché le emissioni nell'ambiente siano ridotte al minimo;
vi)Che al termine del periodo di applicazione della deroga, gli stock di materia eventualmente sussistenti siano oggetto delle misure previste al capoverso b) del paragrafo 1 dell'.
3. Non più tardi di novanta giorni dopo che una deroga è stata concessa a titolo del paragrafo 2 di cui sopra, ciascuna Parte fornisce come minimo le seguenti informazioni al segretariato:
a) Denominazione chimica della materia oggetto della deroga;
b) Oggetto della deroga concessa;
c) Condizioni cui è subordinata la deroga;
d) Durata della deroga;
e) Persone o organizzazione che beneficiano della deroga; e
f) Trattandosi di una deroga concessa a titolo dei capoversi a) e c) del paragrafo 2 di cui sopra, una stima delle emissioni di materia successive alla deroga, ed una valutazione del loro contributo al volume totale di emissioni di detta materia in provenienza dal territorio delle parti.
4. Il segretariato comunica a tutte le Parti le informazioni ricevute a titolo del paragrafo 3 di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;125#art-p-4