Protocollo
Art. 1
DEFINIZIONI
In vigore dal 30 mar 2006
(Traduzione non ufficiale)
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA DEL 1979 RELATIVO
AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
Le Parti,
Determinate ad applicare la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza,
Riconoscendo che le emissioni di numerosi inquinanti organici persistenti sono trasportati di là dalle frontiere internazionali e si depositano in Europa, in America del Nord e nell'Artico, lontano dal loro luogo d'origine e che l'atmosfera è il principale mezzo di trasporto,
Consapevoli che gli inquinanti organici persistenti resistono al degrado in condizioni naturali e che sono stati ritenuti strettamente legati ad effetti nocivi per la salute e l'ambiente,
Preoccupati per via del fatto che gli inquinanti organici persistenti sono suscettibili di una bio-crescita a dismisura ai livelli tropici superiori e possono raggiungere concentrazioni che rischiano di pregiudicare lo stato della fauna e della flora e la salute degli esseri umani che vi sono esposti,
Riconoscendo che gli ecosistemi artici e soprattutto le popolazioni autoctone che dipendono per la loro sussistenza dai pesci e da mammiferi artici sono particolarmente minacciati per via della bio-crescita degli inquinanti organici persistenti,
Consapevoli che le misure adottate per lottare contro le emissioni di inquinanti organici persistenti contribuirebbero anche alla protezione dell'ambiente e della salute di là dalla regione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ivi compreso nell'Artico e nelle acque internazionali,
Determinate a prendere provvedimenti per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti organici persistenti, in considerazione dell'applicazione dell'azione basata sul principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo,
Ribadendo che gli Stati, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità alle loro politiche in materia di ambiente e di sviluppo, ed il dovere di fare in modo che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in regioni che non dipendono dalla giurisprudenza nazionale,
Notando la necessità di un'azione mondiale contro gli inquinanti organici persistenti, e ricordando che il programma Agenda 21 considera al capitolo 19 la conclusione di accordi regionali per ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a livello mondiale e ritiene che la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa dovrebbe far beneficiare le altre regioni del mondo della sua esperienza,
Riconoscendo che esistono legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali, ivi compresi strumenti internazionali, che regolano la gestione dei rifiuti pericolosi i loro movimenti attraverso le frontiere e la loro eliminazione, in modo particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione,
Considerando che le principali fonti di inquinamento atmosferico che contribuiscono all'accumulazione di inquinanti organici persistenti sono: l'uso di alcuni pesticidi, la lavorazione e l'uso di alcuni prodotti chimici e la formazione non intenzionale di alcune sostanze durante le operazioni d'incenerimento dei rifiuti, di combustione e di fabbricazione dei metalli nonché in provenienza da fonti mobili,
Consapevoli che sono disponibili tecniche e metodi di gestione per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti nell'atmosfera,
Consapevoli della necessità di adottare misure regionali con un buon rendimento, per lottare contro l'inquinamento atmosferico,
Notando l'importante contributo del settore privato e del settore non governativo per quanto riguarda la conoscenza degli effetti legati agli inquinanti organici persistenti, i mezzi di sostituzione e le tecnologie anti-inquinamento disponibili e gli sforzi dispiegati per aiutare a ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti,
Consapevoli che le misure adottate per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti non possono essere un modo di esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile, nè un modo trasversale per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali,
In considerazione dei dati scientifici e disponibili sulle emissioni, i fenomeni atmosferici e gli effetti sulla salute e l'ambiente degli inquinanti organici persistenti, nonché i costi delle misure anti-inquinamento e riconoscendo il bisogno di perseguire la cooperazione scientifica e tecnica al fine di poter meglio comprendere questi problemi,
In considerazione delle misure relative agli inquinanti organici persistenti, già adottate da alcune Parti a livello nazionale e/o in applicazione di altre convenzioni internazionali,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Protocollo,
1. Per "Convenzione" s'intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
2. Per "EMEP" s'intende il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. Per "Organo esecutivo" s'intende l'organo esecutivo della Convenzione, istituito in attuazione del paragrafo uno dell' della Convenzione;
4. Per "Commissione", s'intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa;
5. Per "Parti" salvo che il contesto si opponga a tale interpretazione, s'intendono le Parti al presente Protocollo;
6. Per "zona geografica delle attività dell'EMEP" s'intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
7. Per "inquinanti organici persistenti" (POP) s'intendono le sostanze organiche che: i) possiedono caratteristiche tossiche; ii) sono persistenti; ii) sono suscettibili di bio-accumulazione; iv) possono con facilità essere trasportate nell'atmosfera al di là delle frontiere per lunghe distanze e depositarsi lontano dal luogo di emissione; v) rischiano di avere rilevanti effetti nocivi per la salute e l'ambiente sia in prossimità che a grande distanza dalla fonte;
8. Per "materia" s'intende una specie chimica unica, o più specie chimiche costituenti un gruppo particolare, per il fatto a) che hanno proprietà analoghe o che sono emesse congiuntamente nell'ambiente; oppure b) che formano una miscela generalmente commercializzata in quanto articolo unico;
9. Per "emissione" s'intende lo scarico nell'atmosfera di una materia in provenienza da una fonte precisa o diffusa;
10. Per "fonte fissa" s'intende ogni fabbricato, struttura, dispositivo, impianto o attrezzatura che emette o può emettere direttamente o indirettamente nell'atmosfera un inquinante organico persistente;
11. Per "categoria di grandi fonti fisse" s'intende ogni categoria di fonti fisse di cui all'annesso VIII;
12. Per "fonte fissa nuova", s'intende ogni fonte fissa che s'inizia a costruire o che s'intraprende di modificare sostanzialmente, allo scadere di un termine di due anni, decorrente dalla data d'entrata in vigore: i) del presente Protocollo, oppure ii) di un emendamento dell'annesso III o VII, se la fonte fissa rientra nell'ambito delle disposizioni del presente Protocollo in forza unicamente di detto emendamento. Spetta alle autorità nazionali competenti determinare se una modifica è sostanziale o meno, in considerazione di fattori come i vantaggi che questa modifica presenta per l'ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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