Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 8 mar 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;70#art-rd-1