Accordo

Art. 29

In vigore dal 8 mar 2006
DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. 2. Il presente Accordo avrà la durata di un anno e resterà in vigore per successivi periodi di identica durata. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Sarajevo, il 28/04/2003, in due esemplari originali in lingua italiana e nelle lingue bosniaca, serba e croata tutti i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Consiglio dei Ministri Repubblica Italiana di Bosnia Erzegovina Franco Frattini Mladen Ivanic Ministro degli Affari Esteri Ministro degli Affari Esteri Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70#art-a-29

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