Accordo

Art. 27

In vigore dal 8 mar 2006
La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70#art-a-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003. — Testo vigente | Portale Normativo