Accordo

Art. 26

In vigore dal 8 mar 2006
1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni: 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale; 3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli articoli. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio; 4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; 5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 6) esaminare l'opportunità di concordare con le Autorità competenti per materia il rilascio di facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.
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