Accordo

Art. 1

In vigore dal 8 mar 2006
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELIA BOSNIA ERZEGOVINA successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue: I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70#art-a-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003. — Testo vigente | Portale Normativo