Accordo

Art. 3

In vigore dal 8 mar 2006
1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite. 3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70#art-a-3

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