Accordo

Art. 4

In vigore dal 8 mar 2006
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell' del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003. — Testo vigente | Portale Normativo