Accordo

Art. 2

In vigore dal 8 mar 2006
In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediarite autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70#art-a-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003. — Testo vigente | Portale Normativo