Art. 6
LEGGE 17 agosto 2005, n. 166
In vigore dal 23 ago 2005
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la realizzazione dell'archivio informatizzato di cui all', comma 4, è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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