Art. 5
LEGGE 17 agosto 2005, n. 166
In vigore dal 17 ott 2012
(Scambio di dati con la Banca d'Italia)
1.
Il titolare dell'archivio
può richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può richiedere
al titolare dell'archivio
aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all', comma 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-08-17;166#art-5